venerdì 3 maggio 2024

lunedì 29 aprile 2024

domenica 28 aprile 2024

Autovelox: finalmente la Cassazione chiarisce che approvazione ≠ omologazione: tutte nulle le multe!

Forse è la volta buona. Forse i comuni italiani vorranno smetterla di fare orecchie da mercante, svuotando le tasche degli automobilisti attraverso rilevazioni della velocità irregolari.

La Corte di Cassazione, in modo chiaro ed inequivocabile, è tornata a trattare il tema della validità delle sanzioni amministrative per la violazione della velocità accertata con un dispositivo elettronico.

La vicenda è oggetto di vivace contrasto tra la Suprema Corte ed alcuni giudici di merito, i quali insistono nell'offrire una trattazione differente della questione.

Da un lato, giudici di pace e Cassazione che affermano che ai fini della validità delle sanzioni, il dispositivo elettronico che rileva la velocità deve essere omologato e tarato periodicamente; dall'altra parte i tribunali che sostengono che approvazione = omologazione e quindi basta il provvedimento amministrativo locale per rendere legittime le rilevazioni elettroniche della velocità attraverso autovelox (leggi qui il Tribunale di Belluno).

Nel nostro intervento dello scorso novembre auspicavamo un intervento chiarificatore della Corte di Cassazione volto, si spera, a superare questo orientamento contrario alle norme e al buon senso, e il provvedimento oggetto del nostro commento odierno pare soddisfare la nostra richiesta.

Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto dal Comune di Treviso contro un provvedimento con il quale è stata considerata non valida la multa elevata per eccesso di velocità accertata con un autovelox non omologato.

Il giudice ha condiviso la sentenza impugnato, proponendo considerazioni condivisibili e che qui ci limitiamo a riproporre: "E’, quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. 

L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).".

La speranza è che questa sentenza sia utile per riportare i giudici sulla retta via, abbandonando quella poco comprensibile idea di voler mettere sullo stesso piano l'approvazione amministrativa dell'autovelox e l'omologazione del dispositivo.

Di seguito, il testo dell'Ordinanza n. 10505/ 2024 della Corte di Cassazione - Sezione II^ Civile.

sabato 27 aprile 2024

Ritornano i buoni fruttiferi più sicuri, indicizzati all’inflazione, ma Poste Italiane li snobba

Fonte: Il Fatto Quotidiano
18 marzo 2024
Dopo un’assenza di oltre quattro anni, dal 7 marzo è di nuovo disponibile uno fra gli impieghi più sicuri per un risparmiatore italiano. Si tratta dei buoni fruttiferi decennali indicizzati all’inflazione italiana e per la precisione la serie attualmente in emissione è denominata IL110A240307.

In linea generale per sottoscrivere i buoni della Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) bisogna passare per le Poste Italiane, recandosi in un ufficio postale o anche online. Proprio in virtù di questa esclusiva tali buoni sono detti postali. È indubbiamente un limite e può anche diventare un problema, come vedremo. Ma non c’è altra via. Il loro vantaggio rispetto ai titoli del Tesoro è che non si rischia il capitale in termini nominali. Il prezzo di smobilizzo resta sempre 100 ogni 100 euro investiti, mentre coi Btp o Cct può variare e anche crollare: vedi i Btp-i 2051 con quotazioni rimaste per mesi sotto 60 e tuttora sotto 70 euro.

Ma una tale protezione di per sé non varrebbe granché, dato che l’inflazione può decurtare fortemente il valore reale della moneta. E al riguardo non ci sarebbe da stare tanto tranquilli, a leggere cosa scrive la Posta su Internet riguardo ai nuovi buoni indicizzati al costo della vita: chiedendo il rimborso dopo almeno 18 mesi “si può ottenere anche il pagamento degli interessi maturati”. Il che sarebbe un po’ poco, visto che il tasso d’interesse effettivo arriva solo al massimo allo 0,60% annuo.

D’accordo che il riscatto è sempre possibile alla pari, ma sembrerebbe che si debba aspettare la scadenza per recuperare l’inflazione. Né la cosa stupirebbe più di tanto: altre emissioni della Cdp, come i buoni postali Soluzione Futuro, funzionano proprio così.

In effetti le cose stanno in termini diversi e migliori. Leggendo il regolamento con attenzione e - ammettiamolo pure! - una certa competenza, si scopre che anche prima del rimborso finale il valore di riscatto segue l’andamento del costo della vita, cioè dei prezzi.

Sottoscrivendo tali buoni, uno può quindi fare conto di avere da parte un gruzzoletto (o un gruzzolone) che mantiene il suo potere d’acquisto anche se in modo non perfettissimo: l’indicizzazione scatta solo dopo un anno e mezzo, ci sono le imposte ecc.

Alla lunga otterrà meno che con Btp indicizzati all’inflazione. Sull’arco di dieci anni nell’ordine in tutto di un 10% in meno. Ma non rischia di vedere scendere o addirittura crollare il valore reale del capitale che ha messo da parte.

C’è però una difficoltà. Un risparmiatore non si stupisca se dovrà insistere con l’addetto dell’ufficio postale, perché questi gli sconsiglierà tale investimento, come in generale i buoni fruttiferi. E cercherà invece di rifilargli polizze vita, fondi pensione o altri esecrandi prodotti del risparmio gestito. Su di essi le Poste Italiane guadagnano molto di più che sui buoni postali.

venerdì 26 aprile 2024

Acquisto periodico: sanzione ad Amazon per pratica commerciale scorretta

Fonte: comunicato stampa
24 aprile 2024
Sul sito www.amazon.it, per un’ampia selezione di prodotti, viene pre-impostata l’opzione “acquisto periodico” anziché “acquisto singolo”, limitando così la libertà di scelta dei consumatori. Accolti gli impegni per un’altra condotta contestata dall’Autorità.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 10 milioni di euro in solido a due società del gruppo Amazon, le aziende lussemburghesi Amazon Services Europe S.à r.l. e Amazon EU S.à r.l.

Grazie all’attività istruttoria, l’Antitrust ha accertato che Amazon attua una pratica commerciale scorretta consistente nella pre-selezione dell’acquisto periodico per un’ampia selezione di prodotti offerti sul sito https://www.amazon.it. In particolare, nella pagina web dove sono descritte le caratteristiche dell’articolo selezionato, viene pre-impostata l’opzione “acquisto periodico” anziché “acquisto singolo”, sia per prodotti venduti da Amazon sia per prodotti venduti da terzi sul marketplace.

lunedì 22 aprile 2024

domenica 21 aprile 2024

Milano segue Torino contro la nullità dei contratti bancari con l'Euribor "manipolato"

Anche il Tribunale di Milano ha deciso di discostarsi dal provvedimento reso dalla Corte di Cassazione lo scorso 13 dicembre 2023 sul tema della manipolazione dell’Euribor da parte di un cartello di banche.

Come noto, infatti, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto dei consumatori a veder dichiarata la nullità parziale del contratto che prevede l'applicazione del tasso variabile fondato sull'Euribor per il periodo 2005/2008 (qui un approfondimento).

La tesi sviluppata dalla Corte di Cassazione, dopo aver trovato un primo orientamento contrario espresso dal Tribunale di Torino (giudice Astuni vedi qui), incontra anche il parere contrario espresso dal Tribunale di Milano, il quale si allontana dai giudici di legittimità.

A detta del giudice milanese, infatti, gli effetti dell'Euribor manipolato possono eventualmente riguardare non solo i contratti conclusi con le banche che hanno partecipato al cartello dichiarato illegittimo dalla Commissione, ma anche per i rapporti bancari a cui il tasso Euribor era destinato.

Il provvedimento adottato dalla Commissione, ricorda il giudice, ha riguardato la validità di fideiussioni omnibus, ossia altri tipi di contratto bancario rispetto a quello oggetto di discussione (n.d.r. nel caso di specie, il contratto bancario dedotto in giudizio è un leasing bancario), sicché "da non potersi invocare l'autorità della decisione".

E' di tutta evidenza che se tale orientamento dovesse trovare futura conferma, la questione verrebbe fortemente ridotta con annullamento di ogni effetto positivo in favore dei consumatori del provvedimento europeo, confermato dalla recente pronuncia della Suprema Corte.

Tribunale di Milano - sentenza n. 2221/2024

sabato 20 aprile 2024

Truffa contrattuale: cos'è e cosa fare

In questo blog abbiamo trattato, con una certa continuità, di truffa contrattuale, segnalando vari tentativi di condotte illeciti che hanno danneggiato i consumatori.

Con il presente scritto vogliamo trattare, in modo sicuramente non esaustivo ma pratico, alcuni aspetti che riguardano la truffa contrattuale e che possono essere utili per il lettore, affinché questo possa comprendere questo specifico reato, quali condotte rientrano nella figura della truffa contrattuale, con una particolare attenzione alla tutela della posizione del consumatore.

Questa realtà, infatti, è all’ordine del giorno ed in costante aggiornamento, soprattutto a seguito di un utilizzo sempre più smisurato del web e assume, quindi, rilevanza sia sotto il profilo del diritto penale che di quello civile.


1) Che cos’è una truffa contrattuale? 

In ambito penale il reato di truffa è disciplinato dall’art. 640 c.p.: “chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa, salvo i casi espressamente previsto dall’art. 640, comma 2, con lo scopo di tutelare sia il patrimonio che la libera formazione del consenso della vittima. 

Il reato di truffa si ritiene integrato quando l'autore tiene dei comportamenti volti a far credere al consumatore una determinata realtà, attraverso artifizi e raggiri, al fine di fargli stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe mai contratto. 

Sotto il profilo penale, quindi, quando ci vengono date informazioni false con promesse palesemente mendaci e comportamenti ingannevoli, se con queste condotte mi viene rappresentata una realtà falsa che mi convince a firmare quel contratto, allora rientriamo nella truffa contrattuale. 

La condotta fraudolenta, quindi, richiede vari passaggi fondamentali:

- artifizi e raggiri compiuti dal truffatore;

- induzione in errore della vittima;

- atto di disposizione patrimoniale della vittima (es.: stipulazione di un contratto);

- ingiusto profitto a favore dell’autore a danno del soggetto leso.

In tema di truffa contrattuale rileva anche il silenzio malizioso su alcune circostanze rilevanti sul prodotto venduto.

Ma facciamo degli esempi:

a) la mancata spedizione del bene da parte del sedicente venditore che, dopo aver ricevuto il pagamento, si rende irreperibile;

b) Tizio, per accedere al bonus riservato ad una determinata fascia di reddito, dichiara un ISEE inferiore;

c) l’agente immobiliare che vende la casa senza comunicare al compratore un vizio di cui è a conoscenza o altri dati decisivi per la formazione della volontà dell'acquirente (ad esempio, l'estensione della proprietà).

Sotto il profilo civile, invece, questo tipo di carenza informativa rileva sotto il profilo della responsabilità pre contrattuale ex art. 1337 c.c., il quale stabilisce che “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.

Tale norma enuncia una forma di responsabilità precontrattuale delle parti, andando a tutelare l’interesse del soggetto a:

- non essere coinvolta in trattative inutili;

- non concludere contratti invalidi o inefficaci;

- non subire inganni durante la negoziazione.

La norma prevede, in ultima istanza, un obbligo di condotta secondo buona fede durante la fase delle trattative, cioè comportarsi in modo leale e sincero e non ingannarsi reciprocamente. 

Ricordiamo, in quest'ottica, che rientra nella responsabilità pre contrattuale anche l'omessa consegna di documentazione necessaria alla controparte, al fine di consentirle di formare la propria volontà in modo più completo.


2) Come tutelarsi?

La vittima raggirata è provvista sia di una tutela civile che di una penale, le quali possono essere esercitate singolarmente o congiuntamente.

In ambito penale, a seguito della denuncia che deve essere presentata ai Carabinieri o alla Procura della Repubblica entro tre mesi dalla scoperta della truffa, viene avviata l'azione penale alla quale il consumatore si può costituire come parte civile per ottenere il riconoscimento del danno accertato dal giudice.

Accertata la truffa sotto il profilo penale, inolre, il consumatore truffato avviare una azione civile verso il truffatore, per chiedere l'annullamento del contratto ex art. 1439 c.c., per dolo. 

Il consumatore può, inoltre, chiedere anche la risoluzione del contratto, accertata la violazione dell'art. 1337 c.c. con restituzione della somma di denaro versata oppure il risarcimento dei danni eventualmente subiti, sempreché non sia decorso il termine di prescrizione.

venerdì 19 aprile 2024

Dati personali: ASL sanzionata per la violazione del dossier telematico

Fonte: Newsletter
10 aprile 2024
Il Garante Privacy ha sanzionato per 75mila euro una Asl per non aver configurato correttamente le modalità di accesso al dossier sanitario elettronico (Dse). L’Autorità si è attivata a seguito di alcuni reclami e segnalazioni che lamentavano il trattamento illecito di dati personali effettuato tramite il sistema di archiviazione e refertazione delle prestazioni erogate dall’azienda sanitaria. In particolare, erano stati segnalati ripetuti accessi al Dse da parte di personale sanitario non coinvolto nel processo di cura dei pazienti. In un caso, una professionista della Asl era infatti riuscita a visionare gli esami di laboratorio dell’ex marito a sua insaputa pur essendo quest’ultimo non in cura da lei.

Dalle verifiche effettuate dall’Autorità è emerso che il sistema di gestione del Dse consentiva agli operatori sanitari di inserire manualmente, mediante autocertificazione, la motivazione per cui si rendeva necessario l’accesso al dossier sanitario. L’accesso al documento era inoltre consentito, per impostazione predefinita, ad una ampia lista di figure professionali che niente avevano a che fare con il percorso di cura dei pazienti, compreso il personale amministrativo.

Il tutto in violazione di quanto stabilito dal Garante Privacy con le “Linee guida in materia di Dossier sanitario” del giugno 2015, con cui l’Autorità ha stabilito che “il titolare del trattamento deve porre particolare attenzione nell’individuazione dei profili di autorizzazione, adottando modalità tecniche di autenticazione al dossier che rispecchino le casistiche di accesso proprie di ciascuna struttura” garantendo che l’accesso al dossier sia limitato al solo personale sanitario che interviene nel tempo nel processo di cura del paziente.

Il Garante Privacy ha infine accertato ulteriori illeciti, tra cui la mancata predisposizione di un sistema di alert, volto ad individuare comportamenti anomali o a rischio relativi alle operazioni eseguite dagli incaricati al trattamento (es. relativi al numero degli accessi eseguiti, alla tipologia o all’ambito temporale degli stessi).

Oltre ad applicare la sanzione amministrativa, l’Autorità ha dunque ordinato all’Asl di mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali trattati e scongiurare nuovi accessi abusivi.

lunedì 15 aprile 2024

Problemi con l'assistenza post vendita. Mondo Convenienza sanzionato per 3 milioni

Fonte: comunicato stampa
28 marzo 2024
La società titolare del marchio ha consegnato prodotti non completi o non corrispondenti agli ordini e ha ostacolato i consumatori che presentavano reclami o richiedevano assistenza.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Iris Mobili S.r.l., titolare del marchio Mondo Convenienza, una sanzione di 3 milioni e 200 mila euro. La società ha adottato condotte illecite nelle fasi di consegna e di montaggio dei mobili e degli arredi e ha ostacolato i consumatori nella fruizione dei servizi post-vendita.

Pur consapevole dell’elevato numero di consegne di prodotti non completi e non corrispondenti agli ordini o non in perfette condizioni di utilizzo, la società non ha adottato comportamenti idonei a risolvere questi problemi, violando così l’obbligo di diligenza professionale previsto dal Codice del Consumo. Inoltre, ha ostacolato i diritti dei consumatori prevedendo tempistiche ristrette per il reclamo e limitazioni al diritto di ottenere la sostituzione dei prodotti stessi o la restituzione di quanto pagato.

In questo modo, Mondo Convenienza ha limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori.

Queste infrazioni riguardano un’importante fase del rapporto di consumo ovvero l’esatta esecuzione del contratto di compravendita; in particolare la consegna completa e corretta del bene acquistato, la prestazione del servizio di assistenza post-vendita, il rimborso in caso di recesso e la previsione di misure compensative per i disagi subiti dai consumatori.

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