sabato 23 settembre 2017

Conto corrente di base: ecco le novità per i consumatori

Le recenti novità introdotte con il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 37, norma attuativa della Direttiva 2014/92/UE, hanno proposto nuove regole per il c.d. conto corrente di base, tipologia di rapporto bancario che gli Istituti di credito devono adottare a far data dal  14 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto.

Il tema conto corrente di base non è completamente nuovo, come già trattato (vedi), ma le novità introdotte di recente non riguardano alcune categorie, ma la grande platea dei consumatori.

Di seguito, alcune regole particolari introdotte con il D. Lgs. n. 37/2017.

- Il canone omnicomprensivo
Il conto corrente di base prevede un unico costo generale per tutti i servizi offerti dall'intermediario bancario.

Il canone annuale omnicomprensivo consente al correntista di usufruire per tutti i servizi stabiliti, versando un importo annuo prestabilito e non mutabile a discrezione della banca.

- Soggetti legittimati al conto corrente di base: consumatori
Il D. Lgs. n. 37/2017 prevede quali soggetti siano destinatari della norma, prevedendo tale agevolazione per la categoria dei consumatori. 

Il conto corrente di base deve essere offerto ad ogni consumatori da parte della banca, la quale non può né sottacere questa tipologia di rapporto, né subordinare la sua accensione all'acquisto di servizi accessori della banca, o all'investimento in prodotti finanziari dello stesso istituto di credito.

- Operazioni bancarie incluse nel conto corrente di base
Il conto corrente di base prevede una serie di operazioni incluse nel canone annuo, tra le quali:
  • apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento;
  • accreditamento di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici);
  • prelievo di contante all'interno dell'Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento;
  • emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito; addebiti diretti;
  • operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, utilizzabile anche online;
  • bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di
  • pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online.
Le operazioni devono essere prestate dalla banca senza costi aggiuntivi. Sotto altro verso, però, questa tipologia di rapporto bancario non può prevedere né aperture di credito, né  sconfinamenti.

- Conto corrente di base & diritto di recesso
Il conto corrente di base prevede la possibilità per il consumatore di esercitare il diritto di recesso, che potrà essere esercitato in ogni momento.

Anche alla banca, però, deve essere garantito il diritto di recesso dal conto corrente di base, ma in specifici casi disciplinati dal decreto, quali:
  • ha usato intenzionalmente il conto per fini illeciti;
  • alla data del 31 dicembre il conto risulta incapiente e non movimentato per oltre 24 mesi consecutivi su ordine o su iniziativa del consumatore, salvo che il consumatore provveda al ripristino dei fondi;
  • l'accesso al conto di base è stato ottenuto dal consumatore sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo;
  • il consumatore non soggiorna più legalmente nell'Unione europea; i
  • l consumatore, successivamente al conto di base, ha aperto in Italia un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi diversi da quelli previsti dal decreto.

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