domenica 7 gennaio 2018

Cinque anni e si prescrive il debito fiscale - attenti alle intimazioni di pagamento

La Cassazione torna a trattare l'argomento prescrizione delle cartelle di pagamento, ribadendo il principio dei cinque anni per l'estinzione della pretesa dell'amministrazione statale, o dell'ente locale.

Ne consegue che se l’intimazione ad adempiere inviata dall'Agenzia per la riscossione viene notificata oltre il termine di cinque anni, la pretesa dell’ente impositore è da considerarsi estinta.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 29 novembre 2017 n. 28576, ha ribadito che non deve essere applicato il termine prescrittivo ordinario, ex art. 2946 c.c., ma quello previsto per il tributo che è usualmente di cinque anni.

La Cassazione, richiamando la recente giurisprudenza di legittimità (vedi), ha chiarito: “Il diritto di riscossione di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, bensì al termine decennale previsto dall’art. 2953 c.c. Se ciò è vero, la stessa differenziazione va fatta per il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta, atteso che la definitività data dall’omessa impugnazione non può determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all’applicazione dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c. che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza”.

Qui la sentenza.

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